Il decreto prevede all'articolo 1 quanto segue:
al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del Numero di Ricetta Elettronica, di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264, tramite:
a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);
Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il promemoria prodotto dal Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), anche tramite Sistemi di Accoglienza Regionali (SAR), viene spedito da parte del medico prescrittore in forma di allegato a un messaggio e non come testo compreso nel corpo del messaggio stesso.
b) comunicazione del Numero di Ricetta Elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;
c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del Numero di Ricetta Elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.
Nulla varia per la prescrizione dei DPC e dei farmaci stupefacenti che continuano ad essere emessi su ricetta rossa.
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